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Il Mondo del Latte

L'EDITORIALE DE IL MONDO DEL LATTE

01-06-2022

Giugno 2022


Una buona notizia per tante imprese del nostro settore.
 
Come si ricorderà, l’arcinoto articolo 62 - normativa nazionale che ha anticipato quanto successivamente regolamentato anche a livello europeo in materia di pratiche commerciali - aveva previsto che tutti i prodotti con shelf life inferiore a 60 giorni e tutti i tipi di latte alimentare dovessero essere pagati entro e non oltre 30 giorni dalla fatturazione.
 
La ratio della norma nazionale era banale nella sua semplicità: chi produce partendo da materie prime fresche pagate a 30 giorni e vende i propri prodotti nel giro di pochi giorni dalla loro lavorazione ha il sacrosanto diritto di vedersi riconoscere condizioni di pagamento analoghe a quelle che a sua volta ha riconosciuto ai propri fornitori.
 
Ebbene, la direttiva europea in materia di pratiche sleali, per ragioni davvero incomprensibili, non ha seguito questa logica lineare e con il suo recepimento i tempi di pagamento di molti prodotti lattiero-caseari erano stati modificati. Con la conseguenza che alcuni tipi di latte e i prodotti freschi con scadenza compresa tra 30 e 60 giorni potevano essere tranquillamente pagati 60 giorni dopo la fornitura.
 
Un’anomalia che doveva essere corretta!
 
Con un emendamento proposto da Assolatte, accolto dal senatore Mino Taricco, grazie all’interessamento di Paolo De Castro e del ministro Stefano Patuanelli, nella legge di conversione del decreto legge Emergenza Ucraina sono stati ripristinati i tempi di pagamento previsti dall’articolo 62. Con buona pace di chi si era precipitato a fissare regole severissime e penalizzanti per le nostre imprese, che vivono momenti molto difficili a causa dei costi e del mercato.
 
È una modifica rilevante, che era molto attesa e che va a ripristinare tempi di pagamento equi per tutti i prodotti lattiero-caseari.