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Attualità

SCATTA L'ORA DELLA TABELLA NUTRIZIONALE

12-12-2016

Dal 13 dicembre obbligo di fornire in etichetta informazioni precise.


Diventa applicativo a partire da questo mese un nuovo tassello del Regolamento Ue n.1169/2011 sulle informazioni riportate sugli alimenti. Si tratta dell’apposizione obbligatoria dell’etichettatura nutrizionale su tutti i prodotti preimballati destinati al consumatore finale, compresi dunque quelli forniti dalle collettività o alle collettività.
Dall’applicazione del Regolamento (13 dicembre 2014) fino al 12 dicembre 2016, gli operatori hanno potuto scegliere di attendere la nuova scadenza senza riportare l’etichetta nutrizionale o di anticipare i tempi riportandola: in entrambi i casi, si sono trovati o si trovano oggi, a dover gestire alcune differenze rispetto alle precedenti disposizioni in materia di etichettatura nutrizionale. Chi ha riportato tale informazione sulle etichette dei propri prodotti prima della scadenza di dicembre 2016, volontariamente o perché richiesta da altre normative, come ad esempio quella sui claim nutrizionali e salutistici, ha dovuto adeguarsi fin da subito alle nuove disposizioni.
 
NUTRIENTI, ELENCO CHIUSO
Come per tutte le informazioni obbligatorie, anche la dichiarazione nutrizionale deve rispondere ad alcuni requisiti base, tra i quali l’utilizzo della lingua italiana (o altra lingua facilmente comprensibile per il consumatore sul mercato di destinazione), di caratteri di dimensione minima pari a 1,2 mm e l’apposizione in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
Sono cambiate le informazioni che devono essere contenute nell’etichetta nutrizionale. Il format minimo prevede, infatti, l’elencazione del contenuto medio di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Sette voci che devono essere riportate obbligatoriamente nell’ordine citato e – se lo spazio lo consente – presentate in un formato tabulare, con allineamento delle cifre. Solo in mancanza di spazio, si potrà adottare un formato lineare.
La norma ammette però anche la possibilità di inserire, volontariamente, informazioni riguardanti acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine, secondo un ordine preciso definito dal regolamento.
Al di là di queste voci, non è possibile aggiungere all’interno dell’etichetta nutrizionale nessun’altra indicazione. Si tratta di un elenco chiuso. Pertanto, nel caso in cui siano riportate sull’alimento indicazioni nutrizionali e/o salutistiche riferite a nutrienti differenti da quelli previsti dalla norma (es: acidi grassi omega-3), la quantità della sostanza oggetto del claim dovrà essere indicata fuori dalla dichiarazione nutrizionale, ma nello stesso campo visivo.
 
INDICAZIONI PRECISE
Rispetto alla precedente normativa in materia di etichettatura nutrizionale, l’indicazione del sodio non è più ammessa. Al suo posto è ora prevista la dichiarazione del tenore di sale che deve sempre essere calcolato a partire dalla quantità di sodio contenuto nell’alimento, utilizzando la formula: sale = sodio x 2,5. Se la presenza del sale è dovuta esclusivamente alla naturale presenza di sodio (non è stato quindi aggiunto né sale né alcun ingrediente che lo contenga) come nel caso del latte, è possibile fornire, in prossimità dell’etichetta nutrizionale, un’indicazione che chiarisca questo aspetto.
Analogamente al passato, invece, la dichiarazione di vitamine e sali minerali è vincolata alla presenza nel prodotto di una loro quantità significativa, sulla base dei valori nutritivi di riferimento appositamente specificati.
Il Regolamento detta norme specifiche sulle unità di misura da utilizzare (ad esempio kJ e kcal per l’indicazione dell’energia) e sulle modalità di espressione: i valori dichiarati devono infatti essere espressi, come minimo, rispetto a 100 g o ml. Per le vitamine e i minerali è necessario specificare anche la percentuale rispetto alle relative assunzioni di riferimento.
Alle regole generali si affiancano poi alcune eccezioni. Non si applica, ad esempio, l’obbligo di riportare l’etichetta nutrizionale per gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori con superficie maggiore inferiore ai 25 cm2 o per gli alimenti, anche artigianali, forniti direttamente da un fabbricante di piccole quantità di prodotti – microimprese – al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio. Se la superficie maggiore misura meno di 80 cm2, invece, la dimensione minima dei caratteri può ridursi fino a 0,9 mm. Rispetto ai valori dichiarati si applicano le regole di arrotondamento e tolleranze stabilite dalla Commissione europea e dagli Stati membri nel 2012 e recentemente recepite a livello nazionale dal Ministero della Salute.
Il Regolamento permette, inoltre, di utilizzare volontariamente alcune modalità di espressione in aggiunta a quelle cogenti appena viste. Infatti, gli operatori interessati possono dichiarare valore energetico e quantità di sostanze nutritive obbligatorie (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale), oltre che rispetto ai 100 g o 100 ml, anche come percentuale delle assunzioni di riferimento definite dalla norma. In questo caso, in stretta continuità con tale indicazione, è necessario riportare l’indicazione “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)”. L’espressione in percentuale delle assunzioni di riferimento non è invece utilizzabile per le sostanze nutritive indicabili su base volontaria (acidi grassi mono e polinsaturi, fibre, ecc.).
Inoltre, è possibile fornire le informazioni nutrizionali per porzione e/o unità di consumo. Si tratta di una modalità di espressione che non sostituisce l’indicazione obbligatoria rispetto ai 100 g o 100 ml e, per vitamine e minerali, l’indicazione obbligatoria della percentuale rispetto ai valori nutritivi di riferimento. Quando si utilizza l’espressione per porzione, nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale dovrà essere riportata anche una quantificazione della porzione e/o unità di consumo, nonché un’indicazione del numero di queste ultime contenute nell’imballaggio.
Infine, il Regolamento Consumer Information disciplina in maniera dettagliata anche le modalità con cui è possibile ripetere alcune delle informazioni riportate in tabella nutrizionale. Le informazioni che possono essere ripetute sono esclusivamente il valore energetico o il valore energetico e i grassi, i grassi saturi, gli zuccheri e il sale. Ad esempio, non è possibile riportare solo i grassi o aggiungere alle informazioni ammesse le proteine. Mentre per la presentazione di queste informazioni è possibile utilizzare un formato diverso da quello tabulare, il posizionamento deve essere obbligatoriamente nel campo visivo principale.
Nel caso di prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati (e quindi non destinati al consumatore tal quali), è possibile riportare le indicazioni obbligatorie – e dunque anche l’etichetta nutrizionale – sul preimballaggio, su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto, a patto che si possa garantire che tali documenti accompagnino l’alimento a cui si riferiscono durante il viaggio o siano stati inviati prima o comunque contemporaneamente alla consegna.
 
ESCLUSIONI
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati fino al 12 dicembre 2016 che non riportano la dichiarazione nutrizionale, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Come detto, l’obbligo riguarda solo i prodotti preimballati destinati al consumatore finale. Per i prodotti venduti sfusi (prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i cibi confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente e i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata) o non destinati al consumatore (alimenti destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali, ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore), restano valide ancora le disposizioni fissate dal Decreto legislativo n. 109/92. Infatti, il Regolamento Ue n. 1169/2011 non disciplina questi prodotti, ma – nel caso di alimenti non preimballati – lascia agli Stati membri l’eventuale decisione di richiedere la fornitura di alcune informazioni, tra le quali la dichiarazione nutrizionale, così come ammette la possibilità di riportare un formato ridotto di tale dichiarazione. Ad ogni modo, il regolamento Consumer Information prevede specifiche disposizioni sulla responsabilità degli operatori alimentari, che, in via generale, impongono agli Osa di fornire tutte le informazioni necessarie a permettere agli operatori che ricevono i prodotti di adempiere agli obblighi di etichettatura che li riguardano o di fornire le dovute informazioni al consumatore, se necessario.