FAQ

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Nome del fabbricante, marchio di identificazione, sede dello stabilimento: cosa è obbligatorio mett

Sull'etichetta dei prodotti lattiero-caseari preconfezionati devono comparire due distinte indicazioni:

·      la prima ? che equivale in sostanza ad una dichiarazione di paternità del prodotto ? è costituita dal nome (o dalla ragione sociale oppure dal marchio depositato) e dalla sede del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto (come diremo appresso, la sede del responsabile dell'immissione in commercio è altra cosa rispetto alla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento). Il responsabile dell'immissione in commercio può essere, a scelta: o il fabbricante o il confezionatore o un venditore (quest'ultimo deve essere stabilito nell'UE). Il nome e la sede del responsabile dell'immissione in commercio sono informazioni dirette al consumatore; sono infatti richieste allo scopo di identificare in maniera inequivocabile il responsabile legale del prodotto e di consentire al consumatore di contattarlo, se lo desidera, per richiedere informazioni, lamentare problemi e così via (in funzione di questa specifica finalità, è superfluo fornire in etichetta ulteriori precisazioni del tipo: "prodotto da ?" o "prodotto per conto di ?" o simili; la presenza di tali precisazioni dipende sempre da una scelta volontaria dell'operatore ma non è affatto richiesta dalla legge);

·      la seconda indicazione obbligatoria è costituita dal "marchio d'identificazione" (ex bollo sanitario). Questa seconda indicazione, a differenza della prima, si rivolge non al consumatore ma alle autorità di controllo, per consentire ad esse di rintracciare il sito di produzione o di confezionamento in caso di necessità.

Per i prodotti lattiero-caseari la legge non chiede di apporre nessun altra indicazione, neanche quella relativa alla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Quest'ultima deve essere riportata infatti solo sui prodotti privi del marchio di identificazione.