04.02.2010
DOMANDA DI MODIFICA E DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DUE DOP FRANCESI
È stato pubblicata sulla G.U.U.E. C 27 del 03.02.2010 la domanda di modifica del disciplinare della DOP "Fourme d'Ambert o Fourme de Montbrison". Le modifiche intervengono su tutti gli aspetti del disciplinare: innanzitutto il nome viene ora sostituito con "Fourme d'Ambert".
Ciò è determinato dal fatto che i due nomi corrispondono in realtà a due prodotti distinti; ciononostante è doveroso ricordare che la denominazione "Fourme d'Ambert o Fourme de Montbrison" è stata una delle prime ad ottenere il riconoscimento come DOP (Reg. Ce n.1263/1996) e, poiché essa era già stata riconosciuta e disciplinata in Francia (divenne infatti denominazione di origine nel 1972), ebbe diritto a godere della clausola di registrazione semplificata.
A nostro avviso risulta quantomeno curioso che in entrambe le occasioni non vi furono obiezioni al fatto che alla "doppia denominazione" corrispondesse un unico formaggio, mentre ora, con i provvedimenti di cui sopra, viene asserito il contrario.
Il "Fourme d'Ambert" è un formaggio vaccino a pasta erborinata, non pressata e non cotta, fermentata e salata. La zona di produzione comprende i comuni compresi nei dipartimenti del Puy-de-Dôme, del Cantal e della Loira.
Contestualmente alla modifica è stata pubblicata la domanda di registrazione della DOP "Fourme de Montbrison" (G.U.U.E. C 27 del 03.02.2010). E' un formaggio vaccino a pasta erborinata, non pressata e non cotta, fermentata e salata con incorporazione di sale alla cagliata al momento di sistemazione nella forma. La zona di produzione comprende 33 comuni dei dipartimento della Loira e del Puy-de-Dôme.
Questa distinzione è spiegata dal fatto che gli usi tra questi due formaggi siano sensibilmente diversi, sia per quanto riguarda l'ubicazione dei laboratori sia per quanto riguarda la tecnologia casearia. E' stato quindi intrapreso un lavoro per definire meglio i due prodotti caseari e per limitare la zona geografica di produzione di ciascuno alla relativa zona di fabbricazione tradizionale. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione UE entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle domande.